Stefano Gazzella : 15 Aprile 2023 09:17
La Cassazione con l’ordinanza n. 9313/2019 conferma che in caso di esercizio di diritto d’accesso la risposta all’interessato è d’obbligo entro i termini indicati dal GDPR. Viene inoltre indicato questo principio di diritto:
“In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili è il destinatario dell’istanza di accesso e non invece l’istante, dovendo il primo sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l’ostensione”.
Nulla di nuovo sotto il sole, insomma, rispetto a quanto già indicato dal Garante ad esempio per il provvedimento sanzionatorio nei confronti di Deutsche Bank. Il termine indicato dall’art. 12 GDPR (e dunque: un mese dalla richiesta) per fornire un risconto è perentorio e non suscettibile di eccezione. Anche in caso di rifiuto della richiesta o altrimenti di comunicazione dell’esigenza di un termine ulteriore (mai superiore ad altri 2 mesi).
Iscriviti GRATIS ai WorkShop Hands-On della RHC Conference 2025 (Giovedì 8 maggio 2025)
Il giorno giovedì 8 maggio 2025 presso il teatro Italia di Roma (a due passi dalla stazione termini e dalla metro B di Piazza Bologna), si terranno i workshop "hands-on", creati per far avvicinare i ragazzi (o persone di qualsiasi età) alla sicurezza informatica e alla tecnologia. Questo anno i workshop saranno:
Supporta RHC attraverso:
Ti piacciono gli articoli di Red Hot Cyber? Non aspettare oltre, iscriviti alla newsletter settimanale per non perdere nessun articolo.
Quanto viene messo in rilievo dall’ordinanza che cassa con rinvio la sentenza impugnata, riguarda l’aspetto del riparto degli oneri probatori fra titolare e interessato. Dalla corretta interpretazione fornita dalla Cassazione riguardante la norma, infatti, emerge chiaramente che non è l’interessato a dover provare che il titolare è in possesso dei propri dati personali altrimenti sarebbe sottoposto ad una vera e propria probatio diabolica. Anche perchè sarebbe in contraddizione con il carattere stesso del contenuto della richiesta di accesso ex art. 15 GDPR che può riguardare anche “la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali“.
Un’inversione dell’onere probatorio circa il dover dimostrare una sussistenza del diritto di accesso andrebbe infatti a svilire la portata dello stesso. E di conseguenza, dal momento che è il presupposto per poter esercitare correttamente anche gli ulteriori diritti garantiti dal GDPR agli interessati, le garanzie poste a tutela degli interessati nei confronti delle attività di trattamento svolte sui propri dati prsonali. Senza conferma di attività di trattamento dei propri dati personali (fra cui, è bene ricordare, è inclusa la conservazione e l’archiviazione) e le ulteriori informazioni a riguardo, l’interessato non può infatti avere idea della possibilità di esercizio in concreto di alcuno dei diritti garantiti dagli artt. 16 a 22 GDPR.
Parimenti l’onere di comprovare un carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta di accesso non può che gravare sul titolare del trattamento e mai, all’inverso, sull’interessato. Altrimenti si assisterebbe o ad una medesima compressione del diritto o altrimenti a formule meramente di stile ed autodichiarative.
Se però gli Ermellini confermano tale diritto nelle modalità di esercizio, con riferimento a termini e riparti probatori, sarà bene invece ragionare su talune forme di abuso. Una fra tutte, la cosiddetta DSAR weaponization ovverosia la pratica di formulare richieste di accesso pretestuose e finalisticamente orientate a scopi “estranei” rispetto a quelli astrattamente previsti dalla norma come destinatari delle tutele. Ma questa è un’altra storia.
Il 16 aprile 2025, Spotify ha subito un’interruzione del servizio che ha colpito numerosi utenti in Italia e nel mondo. A partire dalle ore 14:00, migliaia di segnalazioni sono state re...
Fourlis Group, il gestore dei negozi IKEA in Grecia, Cipro, Romania e Bulgaria, ha dichiarato di aver subito un attacco ransomware prima del Black Friday del 27 novembre 2024, che ha causato...
Noi di Red Hot Cyber lo diciamo da tempo: affidarsi esclusivamente a infrastrutture critiche gestite da enti statunitensi è un rischio per l’autonomia strategica europea. È anni che s...
A partire da poco dopo la mezzanotte del 15 aprile 2025, BreachForums – uno dei principali forum underground – risulta offline sia nella sua versione clearnet che nella controparte su re...
Un utente anonimo ha pubblicato nel forum underground chiuso Exploit un annuncio che ha subito attirato l’attenzione della comunità di cybersecurity: la vendita di un exploit zero-day...
Copyright @ REDHOTCYBER Srl
PIVA 17898011006