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GDPR: quel peccato originale chiamato “paper compliance”

Stefano Gazzella : 22 Agosto 2022 08:00

Autore: Stefano Gazzella

Sia chiaro: l’idea che “far qualche carta” risolva problemi di gestione e, soprattutto, possa rendere immuni ad eventuali sanzioni o responsabilità non appartiene solamente all’ambito della protezione dei dati personali.

Ma l’approccio diffuso come worst practice della paper compliance ha investito molte organizzazioni post-GDPR, soprattutto per effetto della mancanza di indirizzi chiari da parte dell’autorità di controllo e del legislatore. Basti ricordare infatti che il d.lgs. 101/2018 armonizza il Codice Privacy dopo il fatidico 25 maggio 2018 in cui il Regolamento è diventato applicabile pur essendo entrato in vigore ben due anni prima.

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E dunque gli atteggiamenti predatori da parte di chi in modo assolutamente spregiudicato ha voluto scommettere su un’inerzia sanzionatoria, spiace dirlo, hanno portato beneficio a pochi soggetti provocando un danno sostanzialmente irreparabile e di cui stiamo tutt’ora scontando gli effetti.

Basti pensare al dumping interno sulle professioni riguardanti la privacy, generato da chi ha accumulato centinaia di incarichi di DPO o consulenze fornendo un modello organizzativo precompilato del tipo “one size fits all” che è bene lasciare all’iconica canzone dei Rammstein piuttosto che ad un sistema di gestione.

L’impatto non si è fermato certamente ai soli professionisti, beninteso, ma ha comportato danni diretti sia a livello di cultura – tant’è che nella vulgata raramente viene riconosciuto un valore ai dati personali – e su quelle tutele e garanzie che il GDPR provvede ad assicurare a protezione degli interessati.

La distorsione del principio di accountability, che consiste in una responsabilizzazione tramite predisposizione di misure adeguate e rendicontazione delle scelte in ordine agli adempimenti svolti, è avvenuta proprio tramite quella paper compliance, che segue invece una logica contraria.

Non si dichiara ciò che si fa e conseguentemente vengono valutati miglioramenti o correttivi facendo riferimento ai criteri indicati dalla norma, ma si va a prendere la norma e declinarla in un compitino scritto.

Ciò che manca – in modo parziale o totale – è il riscontro rispetto a ciò che viene svolto, con buona pace di una dimensione sostanziale che bada all’efficace attuazione della norma. Insomma: tutto giace sulla carta. Spesso in modo statico e senza attività di controllo e correzione.

Fino a quando e fino a che punto si è abusato di questa paper compliance? Sicuramente, se ne abusa tutt’ora. Ma negli ultimi anni il Garante Privacy ha dimostrato con le proprie istruttorie una profondità d’azione tale per cui “fare le carte” non può garantire alcunché. Di sicuro, fintanto che le sanzioni – amministrative pecuniarie ma anche riguardanti il blocco o la limitazione dei trattamenti – non avranno l’effetto di ritrasferire quel rischio indebitamente “scaricato” dai titolari sugli interessati limitandone diritti e garanzie, si può sperare solo nella diffusione di una migliore cultura di protezione dei dati personali con un aumento della domanda di servizi GDPR compliant non solo su carta.

Stefano Gazzella
Privacy Officer e Data Protection Officer, specializzato in advisoring legale per la compliance dei processi in ambito ICT Law. Formatore e trainer per la data protection e la gestione della sicurezza delle informazioni nelle organizzazioni, pone attenzione alle tematiche relative all’ingegneria sociale. Giornalista pubblicista, fa divulgazione su temi collegati a diritti di quarta generazione, nuove tecnologie e sicurezza delle informazioni.
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