Paolo Galdieri : 20 Giugno 2024 15:39
Art. 600-ter c.p.
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Con il primo comma dell’art. 600- ter c.p. si è inteso punire chiunque utilizzi minorenni per realizzare esibizioni o produrre materiale pornografico. Attraverso il secondo comma si punisce, invece, il soggetto che commercia materiale pornografico.
Il terzo comma sanziona le condotte di coloro che, anche se non producono direttamente il materiale pornografico, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica: distribuiscono, divulgano, diffondono o pubblicizzano materiale pornografico; distribuiscono o divulgano notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.
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Il quarto comma sanziona chiunque, fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, consapevolmente offre o cede, anche gratuitamente, ad altri materiale pornografico.
Il quinto comma prevede che, nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma, la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità .
L’ultimo comma definisce la pornografia minorile come “ogni rappresentazione,con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”
Si prevede poi espressamente la c.d. pornografia virtuale alla luce dell’introduzione dell’art.600 – quater. 1 secondo cui: “Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
I maggiori problemi interpretativi di tale disposizione riguardano il contenuto della “ pedopornografia virtuale”, la differenza tra le condotte incriminate, i criteri da seguire per l’individuazione del luogo del commesso reato.
Materiale pedopornografico quale oggetto della condotta
In virtù della modifica introdotta dall’art.4,comma 1,lettl), L.n.172/2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale)-che ha sostituito il primo comma dell’art.600-ter c.p.-costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione ,con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età , oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale(Cass.,Sez.V, sent.n.33862/18; Cass.,Sez. III, sent.n. 3110/13) nonché una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali(Cass.,Sez.III,sent.n.5874/13)
Il carattere pedopornografico del materiale prodotto non presuppone necessariamente un’interazione consapevole fra l’autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente(Cass.,Sez.III, sent.n. 42964/15).
Lo sfruttamento pornografico di minori non richiede, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art.600-ter ,comma terzo, c.p., la commissione di atti sessuali , attivi o passivi, sulla vittima o da parte di quest’ultima (Cass.,Sez. III,sent.n. 21392/10).
La valutazione del carattere pedopornografico del materiale compete al giudice il quale può servirsi degli ordinari mezzi di prova previsti dall’ordinamento(art.187 c.p.p.), senza dover necessariamente procedere ad un esame diretto del materiale medesimo( nel caso di specie la valutazione del giudice territoriale si era fondata sulla testimonianza di un ufficiale di P.G. che, avendo visionato un file recuperato dal p.c. dell’imputato , ne aveva riferito il contenuto consistente nella ripresa di una bambina intenta a masturbarsi ,Cass.,Sez. III,sent.n.3110/13).
Poiché deve trattarsi di materiale pedopornografico, presupposto fondamentale è che l’immagine raffiguri un soggetto avente un ‘età inferiore ai diciotto anni. E’ stato a tal riguardo chiarito, come, sul piano meramente probatorio, a fronte di un’immagine da cui non si comprende l’età del soggetto, sia onere dell’accusa dimostrarne la minore età e non, come sovente viene richiesto, onere della difesa provare che trattasi di maggiorenni (Cass., Sez. III, sent.n.5397/02).
Le riprese della vita intima del minore che non abbia ancora raggiunto l’età per prestare il consenso, o abbia subito pressioni, non rientra nella nozione di “pornografia domestica”(Cass. , Sez. III, sent.n. 43241/23) .
Si ha utilizzazione del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesinoforme di coercizione o di condizionamentodella volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensivitàrispetto all’integrità psico-fisica dello stesso (Cass.,Sez.Unite, sent. n. 4616/22 ).
Integra il reato di pornografia virtuale, di cui all’art.600-quater, 1co, c.p. la produzione,mediante la tecnica del fotomontaggio,con l’utilizzo del programma di elaborazione grafica “Photoshop”, di un’immagine nella quale i volti reali di minori sono sovrapposti a corpi di adulti intenti a pratiche sessuali (Cass.,Sez.III, sent.n. 15757/17).
Quanto alla possibilità di considerare pedopornografia virtuale penalmente rilevante i fumetti , ad una prima risposta negativa (Tribunale di Milano, Sez. IX, sent. 11 novembre 2010) è seguito un orientamento che considera anche i fumetti pedopornografici penalmente rilevanti ( Cass.,Sez.III, sent.n.22265/17).
Le condotte di diffusione e divulgazione e le differenze con quella di cessione
E’ stata riconosciuta rilevanza penale alla condotta nei seguenti casi: di immagini pedopornografiche inviate tramite l’applicazione “watsapp” di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell’imputato, quale strumento di persuasione e corruzione (Cass., Sez III, sent.n.37835/17); di materiale pedopornografico in una cartella informatica accessibile da parte di terzi attraverso l’uso del programma di condivisione “Emule”(Cass,Sez.III, sent. n. 33298/16); del fatto che la videoripresa ,coinvolgente una minore, era stata conservata dall’imputato nella memoria del telefono cellulare e successivamente sottoposta in visione a terzi(Cass., Sez.III, sent.n. 35295/16); a fronte dell’inserimento di materiale pedopornografico all’interno del social network “Facebook” (Cass., Sez.III, sent.n. 16340/15).
Sussiste il delitto di distribuzione, III comma, quando il materiale pedopornografico viene inviato ad un numero indeterminato di destinatari o nell’ipotesi in cui vi sia una pluralità di invii. Si è in presenza, invece, di una cessione, IV comma, quando i destinatari dell’invio sono determinati ( Cass., Sez. III,sent. n. 1762/00; Cass., Sez. V , sent. n. 4900/03; Cass., Sez. III, sent. n. 17178/10).
Integra il reato di cui all’art. 600-ter c.p., e non i reati di cui agli art. 609-undecies c.p. o 600-quaterc.p., la condotta di chi, mediante l’uso di profili falsi e presentandosi quale responsabile di agenzie di modelle, otteneva con l’inganno foto di ragazze nude. Ai fini del delitto di pornografia minorile è, infatti, sufficiente anche solo istigare o indurre il minore a produrre materiale pornografico, trattandosi comunque di una forma di manifestazione della sua “utilizzazione” per attività vietata, la quale non è, peraltro, esclusa dalla eventuale familiarità del minore alla divulgazione di proprie immagini erotiche e non richiede nemmeno l’accertamento del concreto pericolo di diffusione del materiale così ottenuto (Cass., Sez.III,sent.n. 20552/22).
Le notizie o le informazioni indicate dall’art.600-ter,comma terzo,c.p., non devono necessariamente rivestire il carattere della verità, ma è sufficiente che le stesse abbiano la concreta potenzialità di consentire a terzi o a colui che le divulga di portare ad episodi di sfruttamento sessuale o adescamento di minori(Cass.,Sez.III, sent.n. 5692/13; Cass, Sez.III, sent.n. 15927/09).
Laddove il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata ,si versa nella più lieve ipotesi di cui all’art.600-ter , quarto comma,c.p.(Cass.,Sez.III,sent.n. 4900/02).
Trattandosi di reato commesso per via telematica, e quindi a distanza, diventa fondamentale individuare il giudice competente per territorio a decidere sul caso concreto. È stato a tal riguardo chiarito che è competente per le ipotesi di distribuzione di materiale pedopornografico il giudice del luogo in cui si trova il computer dal quale è partita la distribuzione, trattandosi di reato istantaneo ( Cass., Sez. III, sent. n. 42509/10; Cass. , Sez.III, sent.n 25232/2005; Cass., Sez.III,sent.n. 8296/04).