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Digital Crime: Il Reato del Revenge Porn Spiegato dal punto di vista della Giurisprudenza

Paolo Galdieri : 6 Agosto 2024 07:18

Art. 612-ter c.p. : Salvo che il fatto costituisca più  grave  reato,  chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna,  cede, pubblica  o  diffonde  immagini  o  video  a  contenuto  sessualmente esplicito, destinati a rimanere  privati,  senza  il  consenso  delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei  anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 

La stessa pena  si  applica  a  chi,  avendo  ricevuto  o  comunque acquisito le immagini o i video di cui  al  primo  comma,  li  invia,consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso  delle  persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è' aumentata se i fatti sono commessi  dal  coniuge,  anche separato o divorziato, o da persona che è  o è  stata  legata  da relazione affettiva alla  persona  offesa  ovvero  se  i  fatti  sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da  un  terzo  alla  metà  se  i  fatti  sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità  fisica  o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei  mesi.  La  remissione  della querela  può  essere  soltanto  processuale.  Si  procede   tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché  quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Il contenuto della norma

Sempre più frequentemente le cronache riportano notizie riguardanti la  pubblicazione, non autorizzata, sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta.

Fino al 2019, non essendoci norma specifica, condotte di questo tipo venivano qualificate ai sensi dell’art.595, comma 3 ,c.p., ritenendosi integrata la diffamazione aggravata in quanto arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

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    Tale fenomeno, conosciuto con l’espressione revenge porn, trova ora riconoscimento giuridico attraverso l’art. 612 –ter, riferito, appunto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

    Attraverso il primo comma si punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza  consenso delle persone rappresentate.

    Con il secondo comma si prevede la stessa pena per chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini e i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

    Il terzo comma  contempla che la pena sia  aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

    Il comma 4, invece, determina un aumento di pena  se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di infermità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

    Analogamente al reato di stalking , il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi e la remissione di querela può essere soltanto processuale.

    Cosa dice la giurisprudenza

    Al momento la giurisprudenza ha deciso nel modo che segue.

    Si tratta di reato istantaneo che si consuma con il primo invio dei contenuti sessualmente espliciti (Cass., Sez. V, sent. n. 14927/23).

    La norma richiede il dolo specifico di recare nocumento (nel caso di specie, rappresentato dalla volontà di minarne la reputazione aggredendone  la moralità con offese ed ingiurie dirette anche ai suoi figli ed al marito , informandoli, altresì, della relazione extraconiugale tra lei e l’imputato,   Cass., Sez. V, sent. n. 14927/23).

    Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali ovvero organi genitali ovvero anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità(Cass., Sez. V, sent. n. 14927/23).

    Il reato di cui all’art. 612-ter non sussiste  quando non si tratta di immagini degli attori destinati a rimanere private. Nel caso di specie il Tribunale ha assolto i due imputati che avevano filmato e divulgato l’atto sessuale di una coppia all’interno di un bagno di una discoteca (Tribunale di Reggio Emilia ,Sez.GIP/GUP, sent. n. 528 /21).

    Paolo Galdieri
    Avvocato penalista e cassazionista, noto anche come docente di Diritto Penale dell'Informatica, ha rivestito ruoli chiave nell'ambito accademico, tra cui il coordinamento didattico di un Master di II Livello presso La Sapienza di Roma e incarichi di insegnamento in varie università italiane. E' autore di oltre cento pubblicazioni sul diritto penale informatico e ha partecipato a importanti conferenze internazionali come rappresentante sul tema della cyber-criminalità. Inoltre, ha collaborato con enti e trasmissioni televisive, apportando il suo esperto contributo sulla criminalità informatica.
    Visita il sito web dell'autore

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