Paolo Galdieri : 6 Agosto 2024 07:18
Art. 612-ter c.p. : Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia,consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Sempre più frequentemente le cronache riportano notizie riguardanti la pubblicazione, non autorizzata, sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta.
Fino al 2019, non essendoci norma specifica, condotte di questo tipo venivano qualificate ai sensi dell’art.595, comma 3 ,c.p., ritenendosi integrata la diffamazione aggravata in quanto arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
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Tale fenomeno, conosciuto con l’espressione revenge porn, trova ora riconoscimento giuridico attraverso l’art. 612 –ter, riferito, appunto alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Attraverso il primo comma si punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza consenso delle persone rappresentate.
Con il secondo comma si prevede la stessa pena per chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini e i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
Il terzo comma contempla che la pena sia aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Il comma 4, invece, determina un aumento di pena se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di infermità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Analogamente al reato di stalking , il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi e la remissione di querela può essere soltanto processuale.
Al momento la giurisprudenza ha deciso nel modo che segue.
Si tratta di reato istantaneo che si consuma con il primo invio dei contenuti sessualmente espliciti (Cass., Sez. V, sent. n. 14927/23).
La norma richiede il dolo specifico di recare nocumento (nel caso di specie, rappresentato dalla volontà di minarne la reputazione aggredendone la moralità con offese ed ingiurie dirette anche ai suoi figli ed al marito , informandoli, altresì, della relazione extraconiugale tra lei e l’imputato, Cass., Sez. V, sent. n. 14927/23).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali ovvero organi genitali ovvero anche altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità(Cass., Sez. V, sent. n. 14927/23).
Il reato di cui all’art. 612-ter non sussiste quando non si tratta di immagini degli attori destinati a rimanere private. Nel caso di specie il Tribunale ha assolto i due imputati che avevano filmato e divulgato l’atto sessuale di una coppia all’interno di un bagno di una discoteca (Tribunale di Reggio Emilia ,Sez.GIP/GUP, sent. n. 528 /21).