
Art.615-quinquies c.p.: Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.
Una delle condotte ritenute maggiormente pericolose per l’integrità dei sistemi informatici è quella della divulgazione di programmi informatici aventi effetti distruttivi, c.d. virus informatici.
Grazie all’art. 615-quinquies c.p., introdotto dalla l. 547 del 1993, condotte di questo tipo hanno assunto per la prima volta rilevanza penale.
Christmas Sale -40% 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗦𝗮𝗹𝗲! Sconto del 𝟰𝟬% 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 del Corso "Dark Web & Cyber Threat Intelligence" in modalità E-Learning sulla nostra Academy!🚀
Fino al 𝟯𝟭 𝗱𝗶 𝗗𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, prezzi pazzi alla Red Hot Cyber Academy. 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝟰𝟬% 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮.
Per beneficiare della promo sconto Christmas Sale, scrivici ad [email protected] o contattaci su Whatsapp al numero di telefono: 379 163 8765.
Se ti piacciono le novità e gli articoli riportati su di Red Hot Cyber, iscriviti immediatamente alla newsletter settimanale per non perdere nessun articolo. La newsletter generalmente viene inviata ai nostri lettori ad inizio settimana, indicativamente di lunedì. |
La norma, inizialmente, sanzionava la diffusione, la comunicazione o consegna dei programmi informatici aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema o dei dati o dei programmi in esso contenuti; gli stessi fatti portavano alle medesime conseguenze giuridiche se ne derivava l’interruzione, totale o parziale, del sistema, ovvero l’alterazione del suo funzionamento.
La pena, reclusione sino a due anni e multa sino a venti milioni di lire, si applicava oltre che all’autore del virus anche a chiunque altro avesse contribuito alla sua divulgazione.
L’art. 615- quinquies è stato adesso riformulato dalla legge n. 48. La nuova disposizione punisce, con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00:” chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.
La presenza di una disposizione nel codice penale dedicata esclusivamente agli strumenti capaci di arrecare danni a un sistema informatico evidenzia la diffusione di tali dispositivi. Questi strumenti possono manifestarsi sia sotto forma di hardware, come ad esempio smart card o pen drive USB, sia sotto forma di software, in particolare nel caso dei malware.
La giurisprudenza è intervenuta per delineare alcuni profili della disposizione.
Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo si ritiene sufficiente che vi sia l’accertata volontà dell’agente di diffondere il programma con la consapevolezza dei suoi effetti, non esigendo la norma che il fine dell’azione sia la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico (Tribunale di Bologna, Sez. I, sent.n. 1823/05).
Quanto alla condotta, rientra nel concetto di alterazione di un programma informatico quando lo si manipoli in maniera tale che compia azioni non volute dall’utente , ovvero si modifichino i parametri di funzionamento, anche secondo opzioni e possibilità previste nel programma stesso,contro la volontà dell’utilizzatore (Corte di Appello di Bologna,Sez. II, sent.n. 27 marzo 2008).
Si ritiene possa sussistere il concorso di reato con quello di accesso dall’analisi dell’elemento soggettivo, ovvero dal fatto che il dolo di quest’ultimo derivi dal dolo del primo (Tribunale di Bologna, Sez.I, sent.n.1823/05).
Seguici su Google News, LinkedIn, Facebook e Instagram per ricevere aggiornamenti quotidiani sulla sicurezza informatica. Scrivici se desideri segnalarci notizie, approfondimenti o contributi da pubblicare.


Un nuovo e formidabile nemico è emerso nel panorama delle minacce informatiche: Kimwolf, una temibile botnet DDoS, sta avendo un impatto devastante sui dispositivi a livello mondiale. Le conseguenze ...

Ecco! Il 20 dicembre 1990, qualcosa di epocale successe al CERN di Ginevra. Tim Berners-Lee, un genio dell’informatica britannico, diede vita al primo sito web della storia. Si tratta di info.cern.c...

Una giuria federale del Distretto del Nebraska ha incriminato complessivamente 54 persone accusate di aver preso parte a una vasta operazione criminale basata sull’uso di malware per sottrarre milio...

Solo un anno fa, i medici non potevano dire con certezza se KJ Muldoon sarebbe sopravvissuto al suo primo anno di vita. Oggi sta muovendo i primi passi a casa, con la sua famiglia al suo fianco. Quest...

Una nuova vulnerabilità nei componenti FreeBSD responsabili della configurazione IPv6 consente l’esecuzione remota di codice arbitrario su un dispositivo situato sulla stessa rete locale dell’agg...