Paolo Galdieri : 23 Settembre 2024 22:22
Art.609-undecies c.p.: Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1,600 quinquies,609 bis,609 quater,609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
1) se il reato è commesso da più persone riunite;
2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.
L’articolo 609-undecies sanziona l’adescamento dei minorenni. Si tratta di un delitto residuale poiché la punibilità dell’azione di adescamento è subordinata all’impossibilità di ricondurlo a un reato più grave. Tale illecito punisce l’atto noto come “grooming” (dall’inglese “to groom”, ovvero “curare”, “preparare” o “accarezzare”), specialmente il “child grooming”, che consiste nell’esecuzione di azioni mirate a indebolire gradualmente la volontà del giovane al fine di ottenere il controllo su di esso. Solitamente, quest’attività si svolge attraverso i canali di comunicazione preferiti dai giovani, come i social network e i telefoni cellulari, stabilendo con la vittima , dopo aver valutato la mancanza di controllo genitoriale o supervisione nell’uso del computer, una relazione amichevole e garantendosi così la fiducia, anche mediante la condivisione di confidenze personali, sfruttando la curiosità e l’ingenuità tipica dei giovani immaturi. Questa azione persuasiva ha l’obiettivo principale di convincere il giovane, anche attraverso l’invio e lo scambio di materiale pedopornografico, della normalità delle relazioni sessuali tra adulti e bambini. Trattandosi di reato di mera condotta a forma vincolata, verranno in rilievo solo le condotte che rientrano nella definizione di artifici, lusinghe o minacce. Per artificio si intende qualsiasi simulazione, dissimulazione, espediente subdolo o menzogna capace di ingannare la vittima e attirarla nella trama criminale ideata dal colpevole. Il concetto di lusinghe fa riferimento all’attività di adulare, gratificare falsamente, rivolgere finte ed eccessive attenzioni al fine di guadagnarsi la simpatia e la benevolenza di qualcuno per spingerlo a un determinato comportamento. La minaccia consiste nel prospettare un male futuro e ingiusto la cui realizzazione dipende dalla volontà dell’agente. Considerando che si tratta di una norma con diverse fattispecie, agire con modalità differenti, ad esempio sia con lusinghe che con minacce, comporta comunque la commissione di un singolo reato. Queste azioni devono essere compiute con l’intento di commettere specifici reati, tra cui il 600-ter e il 600-quater, anche se relativi al materiale di cui all’articolo 600-quater 1. Il soggetto attivo può essere chiunque, persino un giovane. Il soggetto passivo deve essere un individuo di età inferiore ai sedici anni e non diciotto, come per gli altri reati di pedofilia. Eventuali errori sull’età della persona offesa non escludono il dolo, tranne che nell’ipotesi di errore inevitabile, inteso come l’ignoranza non riprovevole almeno a titolo di colpa. Il dolo è specifico, poiché è necessario che l’agente sia mosso dall’intenzione di commettere uno dei reati previsti dall’articolo 609-undecies c.p.
Integra il reato di adescamento di minori la condotta di colui che intrattiene con una minore di anni dieci conversazioni a sfondo sessuale nella chat di un sito di giochi online, chiedendole di scaricare un’applicazione per l’invio di fotografie, in modo da poter ricevere foto della minore a sfondo pornografico. Infatti, nel caso in cui vi sia l’intervento di un genitore che scopra la chat e denunci immediatamente il fatto, si consuma proprio ed esclusivamente il reato di adescamento di minori, dato che non sono configurabili i reati sessuali più gravi indicati come reati scopo nell’art. 609-undecies c.p.(Cass., Sez. III, sent. n. 11305/22).
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Sussiste il delitto di cui all’art. 609-undecies c.p. allorquando un insegnante di un complesso scolastico attraverso una chat di un social, con espressioni lusinghiere volte a capirne la fiducia, rivolge ad uno studente domande volte a comprenderne l’orientamento sessuale. La condizione di affidamento per ragioni di istruzione, di vigilanza o di custodia prevista per il reato di atti sessuali con minorenne può avere carattere temporaneo o occasionale, potendo configurarsi anche quando il soggetto attivo non sia l’insegnante diretto del minore, ma appartenga comunque alla stessa struttura scolastica. Inoltre, il rapporto di affidamento esistente tra insegnante ed alunno non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti oggetto dell’imputazione si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario scolastico (Cass., Sez. III, sent.n. 9735/22; In senso conforme: Cass. ,Sez. III, sent. n. 17373/19; Cass., Sez. III , sent. n. 32170/18).
L’oggetto del dolo specifico deve riguardare anche gli atti sessuali che l’agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell’attività di adescamento descritta dalla fattispecie (Cass.,Sez. III, sent.n. 17373/19).
Il reato si consuma nel tempo e nel luogo in cui l’agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia, qualora l’illecito sia posto in essere tramite Internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto (Cass.,Sez.III, sent. n.36492/19).
Non integra gli estremi del reato la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età, essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2) c. p .(Cass.,Sez.III,sent.n.23173/18).