Stefano Gazzella : 7 Agosto 2022 09:00
Autore: Stefano Gazzella
Nel momento in cui un interessato rivolge una richiesta per esercitare i propri diritti garantiti dal GDPR al titolare del trattamento, quest’ultimo ha generalmente un mese di tempo per fornire un riscontro ed eventualmente può indicare un termine maggiore per poter provvedere (comunque non superiore ad ulteriori due mesi).
Altrimenti, nel caso in cui vi sia un ingiustificato ritardo o una condotta che non agevola ma anzi ostacola l’esercizio dei diritti è possibile incorrere in provvedimenti sanzionatori come la recente sanzione del Garante Privacy in seguito ad un reclamo presentato da un interessato per il mancato riscontro di una richiesta di accesso.
Iscriviti GRATIS alla RHC Conference 2025 (Venerdì 9 maggio 2025)
Il giorno Venerdì 9 maggio 2025 presso il teatro Italia di Roma (a due passi dalla stazione termini e dalla metro B di Piazza Bologna), si terrà
la RHC Conference 2025. Si tratta dell’appuntamento annuale gratuito, creato dalla community di RHC, per far accrescere l’interesse verso le tecnologie digitali, l’innovazione digitale e la consapevolezza del rischio informatico.
La giornata inizierà alle 9:30 (con accoglienza dalle 9:00) e sarà interamente dedicata alla RHC Conference, un evento di spicco nel campo della sicurezza informatica. Il programma prevede un panel con ospiti istituzionali che si terrà all’inizio della conferenza. Successivamente, numerosi interventi di esperti nazionali nel campo della sicurezza informatica si susseguiranno sul palco fino alle ore 19:00 circa, quando termineranno le sessioni. Prima del termine della conferenza, ci sarà la premiazione dei vincitori della Capture The Flag prevista per le ore 18:00.
Potete iscrivervi gratuitamente all'evento utilizzando questo link.
Per ulteriori informazioni, scrivi a [email protected] oppure su Whatsapp al 379 163 8765
Supporta RHC attraverso:
Ti piacciono gli articoli di Red Hot Cyber? Non aspettare oltre, iscriviti alla newsletter settimanale per non perdere nessun articolo.
L’EDPB ha fornito dei chiarimenti operativi all’interno delle Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access, precisando così le responsabilità del titolare in tale ambito. Nelle ipotesi in cui le richieste sono “manifestamente infondate o eccessive” il titolare del trattamento ha la facoltà di opporre un rifiuto o altrimenti richiedere un contributo spese per provvedere (art. 12.5 GDPR).
Ovviamente, ciò è possibile a condizione che sia in grado di fornire una dimostrazione a riguardo tramite evidenze, dovendo indicare per l’infondatezza una carenza degli elementi essenziali che consentono di poter dare seguito alla richiesta mentre per l’eccessività una condotta dell’interessato abusiva rispetto alle tutele cui provvedono i diritti oggetto di richiesta.
È bene considerare che le alternative rappresentate non sono equivalenti e l’EDPB ha indicato l’esigenza che vengano riferite a circostanze concrete e rispondano al parametro di adeguatezza. Ad esempio, nel caso di una richiesta infondata la richiesta di contributo è una risposta generalmente inadeguata.
Nell’ipotesi di rifiuto, è sufficiente che entro un mese (o al più il maggior termine previsto comunque non superiore ad altri due mesi) il titolare comunichi tale decisione corredata di una sintetica esposizione delle motivazioni, e l’indicazione del diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e della possibilità di ottenere una tutela in via giurisdizionale.
Nell’ipotesi in cui invece intenda formulare una richiesta di addebito di un contributo spese, il titolare deve indicare tale intenzione prima di proseguire al soddisfacimento della richiesta dell’interessato sempre nei termini definiti dall’art. 12.4 GDPR (un mese, prorogabile di ulteriori due). Inoltre, occorre porre una particolare attenzione al rispetto dei criteri indicati dalla norma e in relazione ai quali – in ragione di accountability – il titolare dovrà sempre essere in grado di rendicontare la decisione assunta anche per la determinazione del quantum richiesto.
Il contributo deve infatti essere “ragionevole” nonché riferibile ai “costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta”. In sostanza deve consistere in una comprovata compensazione per quello sforzo ulteriore che viene richiesto al titolare in conseguenza al carattere eccessivo della richiesta formulata. In caso contrario, il rischio è che la richiesta venga connotata da un carattere punitivo e dunque si ponga in contrasto con l’obbligo di agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato previsto dall’art. 12.2 GDPR.
Il collettivo di ricerca in sicurezza informatica HackerHood, parte dell’universo della community di Red Hot Cyber, ha recentemente scoperto due nuove vulnerabilità ...
La Cina introdurrà corsi di intelligenza artificiale per gli studenti delle scuole primarie e secondarie questo autunno. L’iniziativa prevede che i bambini a partire dai sei anni imparino ...
L’imageboard di 4chan è praticamente inattivo da lunedì sera (14 aprile), apparentemente a causa di un attacco hacker. I membri dell’imageboard Soyjak party (noto anche semplic...
Apple ha rilasciato patch di emergenza per correggere due vulnerabilità zero-day. Secondo l’azienda, questi problemi sono stati sfruttati in attacchi mirati ed “estremamen...
Quanto accaduto in questi giorni deve rappresentare un campanello d’allarme per l’Europa.Mentre il programma CVE — pilastro della sicurezza informatica globale — rischiava ...
Copyright @ REDHOTCYBER Srl
PIVA 17898011006